Impugnato il bando di gara per l’affidamento del Palajonio
AUGUSTA – Il 23 settembre scorso è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale Palajonio. La precedente convenzione con l’Asd Augusta 1986, storica e blasonata società del calcio a 5, scadrà il 19 ottobre prossimo e il bando ha reso quindi pubblici i criteri che verranno applicati per la scelta del concessionario.
Ma si apprende in data odierna che ieri, 5 ottobre, la società sportiva che gestisce attualmente il Palajonio, attraverso il suo presidente Andrea Tringali, ha presentato una impugnativa del bando in questione, evidenziando con una Pec indirizzata al sindaco, al segretario generale e al dirigente del Settimo settore, alcune “incongruità“.
Innanzitutto, vengono contestati i criteri per la scelta dell’affidatario, i quali, si legge nel documento, in tal caso “non rispettano non solo la realtà economica delle società sportive” ma “la commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte e solo successivamente le offerte economiche“. Vengono citate a supporto diverse sentenze del Consiglio di Stato, sezione V, tra cui la n. 10 del 2013, n. 1734 del 2011, n. 6509 del 2010 e n. 3217 del 2009, oltre a una sentenza del Tar Lombardia del 2015 inerente alle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.
Inoltre, l’Asd Augusta 1986 contesta la previsione nel bando di “regole che rendono la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile“, di “disposizioni che rendono impossibile il calcolo di convenienze tecnica ed economica ai fini della partecipazione della gara” e “condizioni negoziali del rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente“, menzionando la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 6135 del 2011.
A riguardo, la società sportiva aggiunge che “l’ufficio che ha predisposto il bando ha dato parametri non veri sulle tariffe di utilizzo“. Alla luce di tali motivi e della giurisprudenza citata nell’impugnativa, l’Asd Augusta 1986 ha chiesto all’Ente la revoca del bando di gara in autotutela.